CIVITAVECCHIA – “Avevamo ragione nell’evidenziare l’illegittimità di quella che è stata definita la “variante della variante 29” ed hanno avuto ragione i consiglieri comunali di opposizione, ai quali va il nostro plauso, a votare contro l’adozione della relativa delibera”. Lo hanno dichiarato Simona Ricotti del Forum Ambientalista, Cristina Riccetti e il consigliere comunale dell’Italia dei Valori e Vittorio Petrelli, il consigliere comunale dei Verdi Alessandro Manuedda ed Antonio Visciola, portando all’attenzione della città la lettera inviata il 14 giugno scorso al Pincio da parte del direttore del Dipartimento VI “Governo del territorio”, dottor Luigi Fasolino e dei dirigenti dello stesso dipartimento della Provincia di Roma. Da Palazzo Valentini scrivono infatti che “l’intera procedura in esame presenta palesi illegittimità per contrasto con la vigente normativa regionale”. Nello specifico la nota evidenzia che: “i proposti interventi – rilevata la vastità delle aree interessate dall’insediamento (84H circa) comprendente peraltro più di una zona territoriale omogenea e tenendo conto anche della capacità insediativa globale dagli stessi prevista ….si configurano come Variante Generale e non come mera integrazione della Variante 29 al vigente Prg; ” e che “ la deliberazione risulterebbe inoltre adottata dopo il 07.03.2010, data di entrata in vigore del Ptpg di Roma e, quindi, ….essa dovrà essere sottoposta all’esame di compatibilità con il Ptpg da parte degli Uffici Provinciali”. Obiezioni queste, scrive ancora la Provincia “che si ritengono di natura pregiudiziale e tali da imporre il rinnovo dell’intera procedura.” “Un atto, insomma, palesemente illegittimo – spiegano ancora Ricotti, Manuedda, Riccetti, Petrelli e Visciola – che tenta scorciatoie e forzature al fine di aggirare regole e pianificazione sovracomunale per porre in essere il nuovo sacco di Civitavecchia. Altro che modifiche lungimiranti, come definite dall’assessore Nunzi, tese “al futuro abitativo sostenibile di Civitavecchia”. Qui si vuole porre in essere una nuova aggressione speculativa al territorio, senza avere, peraltro, il coraggio di percorrere i regolari iter autorizzativi che impongono l’analisi delle compatibilità del provvedimento con atti di pianificazione di ben più ampio respiro. Continuiamo a chiederci quindi cosa si nasconde dietro questa variante di variante”.
Di seguito il testo integrale della lettera della Provincia:
“Si fa seguito all’intercorso carteggio relativo all’adozione di un nuovo PEEP e del Piano Casa ex L.R. 21/09 da parte di codesta Amministrazione Comunale.
Nella nota prot. n. 9529/2010 codesta Amministrazione ha qualificato tali atti di pianificazione come “modifica ed integrazione della Variante n. 29 al Piano Regolatore Generale, adottata con delibera di C.C. n. 272 del 22/10/1998, ancora sottoposta all’esame della Regione Lazio”; conseguentemente, l’intervento in questione è stato ritenuto riconducibile alla fattispecie disciplinata in via transitoria dal comma 1 dell’art. 66 della L.R. 38/’99 e quindi dal regime urbanistico previgente la L.R. 38/’99.
Al riguardo questa Provincia, nello spirito di una leale collaborazione istituzionale ed alla luce delle competenze alla stessa trasferite dalla Regione Lazio a seguito dell’entrata in vigore del Piano Territoriale Generale, deve far rilevare che l’intera procedura in esame presenta palesi illegittimità per contrasto con la vigente normativa regionale.
Infatti, dall’esame tecnico degli atti approvati dall’Organo consiliare comunale, si è rilevata la sostanziale difformità di questi con quanto descritto nella citata nota comunale che ne preannunciava l’adozione e sulla quale questo Ufficio si era espresso positivamente.
Le obiezioni che si muovono sono così riassumibili:
• i proposti interventi -rilevata la vastità delle aree interessate dall’insediamento (84 ha circa), comprendente peraltro più di una zona territoriale omogenea e tenendo conto anche della capacità insediativa globale dagli stessi prevista (pari a circa 9587 ab. considerando a riguardo anche le aree ricadenti nel Sistema Insediativo Morfologico di PTPG -si configurano come Variante Generale e non come “merà’ integrazione della Variante n° 29 al vigente P.R.G.; trattasi, in buona sostanza, di una vera e propria Variante generale e non puntuale che come tale è possibile adottare solo sotto la forma della Variante di adeguamento disciplinata dall’art. 24, comma 2, della L.R. 38/99 e dalla deliberazione della Giunta Regionale n 523 del 18 luglio 2008.
• la deliberazione risulterebbe inoltre adottata dopo il 07.03.2010, data di entrata in vigore del PTPG di Roma e, quindi, per effetto dell’avvenuto trasferimento della competenza urbanistica dalla Regione alla Provincia, essa dovrà essere sottoposta all’esame di compatibilità con il PTGP da parte degli Uffici Provinciali.
Tali pregiudiziali obiezioni, relative ai reali contenuti degli atti di pianificazione in esame, riconducono quindi la fattispecie in esame non al regime transitorio di cui all’art 66 della legge 38/99 ma alla disciplina ordinaria imposta dalla legge cit. a seguito della entrata in vigore del PTGP; obiezioni che si ritengono di natura pregiudiziale e tali da imporre il rinnovo della intera procedura.
Nel caso invece che la Provincia venisse chiamata a pronunciarsi dalla Regione, ai sensi dell’art. 66 della cit. L.R. 38/99 e con le modalità fissate dalla deliberazione della G.R. 523/2008 sulla compatibilità degli interventi in questione con le scelte strategiche del PTGP, essa esprimerà ulteriori valutazioni anche sotto il profilo del mancato rispetto di importanti prescrizioni dettate dal PTPG.
A tale riguardo, si formulano le seguenti preliminari obiezioni:
• le aree oggetto degli interventi relativi ad insediamenti residenziali che risultano esterni al previsto Campo preferenziale di organizzazione degli insediamenti operato dal PTPG, ricadono in Area buffer. Il Comune, nel perseguire l’obiettivo proposto in sede di adeguamento o redazione di nuovo P.U.C.G., deve preliminarmente recepire la R.E.P. precisando ed adeguando la stessa mediante approfondite analisi ambientali (R.E.L.) così come previsto dall’art. 27, comma 5 delle N.A..
• si dovrà porre attenzione agli interventi individuati con il numero 11.4 (parte) ed 11.8; detti interventi insistono su “nastri verdi di discontinuità’, essenziali per garantire la funzionalità della REP in situazioni di elevata antropizzazione. La loro eventuale ablazione dovrà essere supportata da una accurata analisi dimostrativa di oggettiva compromissione territoriale; in difetto le relative aree dovranno essere dislocate diversamente.
• per quanto attiene l’ampliamento del Campo preferenziale di organizzazione degli insediamenti e relativo limite di contenimento degli stessi, rilevata l’aderenza a quesfultimo degli interventi proposti, si precisa che lo stesso può essere variato e, quindi, precisato (in quanto limite indicativo), mediante documentate motivazioni relative allo stato dei luoghi e degli insediamenti ed alla coerenza complessiva del disegno di struttura della costruzione urbana”.