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    Amministrazione, Cronaca, Salute, Sanità
    26 Ottobre 2020
    Nuovo Dpcm, il sindaco di Tarquinia Giulivi sospende la Ztl in centro

    TARQUINIA- Il sindaco di Tarquinia Alessandro Giulivi, alla luce delle nuove norme anti Covid contenute nel nuovi Dpcm, sospende la Ztl nel centro storico.

    ”È decisione di questa amministrazione – spiega il sindaco Giulivi –  alla luce del nuovo DPCM che limita gli orari delle attività commerciali e ristorative, la disattivazione dei varchi di accesso della ztl Centro storico fino al termine di tale provvedimento. Le auto potranno liberamente accedere, tutti i giorni, a qualsiasi ora, sabato e domenica compresi”.

    Il Sindaco Giulivi dichiara in anteprima sui canali social istituzionali che  provvederà già nella giornata odierna ad emanare un’ordinanza con il provvedimento deciso subito dopo l’èmanazione delle ultime disposizioni del Governo e della Regione.

    ”Molti operatori si stanno organizzando con il servizio di asporto e consegne a domicilio e questo provvedimento favorirà questo tipo di attività ed anche altre in un momento nuovamente difficile a causa dell’emergenza sanitaria – afferma il sindaco Giulivi – Questo nuovo DPCM impone delle restrizioni e dobbiamo adeguare i provvedimenti presi questa estate per favorire i commercianti ad utilizzare gli spazi esterni così da chiudere il centro storico.Il provvedimento ha natura sperimentale e potrà essere sottoposto a modifiche o integrazioni alla luce delle eventuali nuove disposizioni governative e regionali. L’ordinanza verrà pubblicata e diffusa  con ulteriori dettagli sul nuovo provvedimento“.

    L’ORDINANZA:

    RIAPERTURA TEMPORANEA DELLA ZTL E DELLE AREE PEDONALI DEL CENTRO STORICO- SOSPENSIONE DELLE ORDINANZE DIRIGENZIALI NN. 66/2020 E 85/2020

    IL SINDACO

    VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

    VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l’altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19;VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, 1° marzo, 4 marzo, 8 marzo, 9 marzo, 11 marzo del 22 marzo 2020, del 1° aprile e del 10 aprile 2020, recanti le misure urgenti per il contenimento del contagio;

    VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»;VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020, laddove si disciplina l’avvio della fase di transizione successiva al cosiddetto lockdown;

    VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»;

    VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

    VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 giugno 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

    VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2020;VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020” che proroga fino al 15 ottobre lo stato di emergenza e le misure di contenimento dell’epidemia di cui ai decreti legge 25 marzo 2020, n. 19 e 16 maggio 2020, n. 33;

    VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

    VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 settembre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto- legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato diemergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”;

    VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del D.L. 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 ottobre 2020, n. 253;

    VISTA l’ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00062 del 02/10/2020 recante “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure per la prevenzione e gestione del rischio di contagio e per l’implementazione delle sedi vaccinali”;

    VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 18 ottobre 2020, n. 258;

    VISTEle delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

    VISTA la dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità dell’11 marzo 2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

    VISTA l’ordinanza del Presidente della Regione Lazio di concerto con il Ministro della Salute del 21/10/2020; CONSIDERATO che:- l’evolversi della situazione epidemiologica ha evidenziato il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale;- a seguito del regolare monitoraggio dei casi COVID-19 si rileva un costante aumento del numero di contagiati, registrato anche in correlazione all’aumento dell’attività di testing;- come evidenziato nei documenti del Ministero della Salute, sono necessarie anche misure non farmacologiche volte a rallentare la trasmissione del virus SARS-CoV-2;

    VISTA l’Ordinanza dirigenziale emanata dal Comandante della Polizia Locale di Tarquinia n. 66 del 13/06/2020, e successivamente integrata e modificata con ordinanza dirigenziale n. 85 del 08/08/2020, con cui si recepiscono le indicazioni delle delibera di Giunta Comunale nn. 109/2000 e 147/2000 che approvano e modificano il Disciplinare di istituzione della Z.T.L. all’interno del centro storico della Città;

    CONSIDERATI i recenti provvedimenti volti a limitare la circolazione delle persone nonché le raccomandazioni rivolte alla cittadinanza dalle massime autorità civili e sanitarie a limitare gli spostamenti, anche laddove ancora consentito, ai casi di necessità;

    PRESO ATTO che, alla luce di quanto sopra, si stanno diffondendo nuove abitudini di acquisto di beni e di consumo di alimenti che privilegiano modalità quali il delivery ed il take away rispetto al tradizionale shopping o alla consumazione in bar e ristoranti;

    CONSIDERATO che le attività del commercio e della ristorazione si stanno adeguando a tale nuova modalità potenziando la propria organizzazione per la consegna a domicilio o al rapido ritiro di beni e alimenti preventivamente acquistati su ordinazione;

    RITENUTO OPPORTUNO E NECESSARIO adottare tutti i provvedimenti idonei a ridurre gli spostamenti a piedi e, conseguentemente, il pericolo di assembramenti, agevolando le modalità di consumo sopra descritte e facilitando il raggiungimento con i mezzi di trasporto delle attività commerciali e di somministrazione situate all’interno della Z.T.L. del centro storico, adottando specifici provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di dare tempestiva risoluzione alla problematica in essere;

    RITENUTO il presente provvedimento anche di carattere sanitario in quanto adottato al fine di garantire la massima limitazione degli spostamenti a piedi e, conseguentemente, il rischio di assembramenti nel centro storico della città (ZTL);VISTO l’art. 50 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

    ORDINAper tutti i motivi esplicitati nelle premesse1. di riaprire l’accesso h. 24 a tutti i veicoli all’interno della Zona a traffico Limitato e nelle Aree Pedonali in precedenza istituite, lasciando in vigore l’attuale disciplina della sosta, e conseguentemente di sospendere l’ordinanza dirigenziale n. 66 del 13.06.2020, attuativa della ZTL e delle A.P. nel Centro Storico della Città, successivamente integrata e modificata con ordinanza dirigenziale n. 85 del 08.08.2020;2. le disposizioni di cui al precedente punto entrano in vigore oggi, lunedì 26 ottobre 2020 e salvo nuovi e diversi ordini saranno applicate fino al 24 novembre 2020

    AVVERTE in considerazione della continua evoluzione della situazione epidemiologica il presente provvedimento ha natura sperimentale e potrà essere sottoposto a modifiche o integrazioni alla luce delle eventuale nuove disposizioni legislative e dell’evoluzione delle necessità legate al contenimento della diffusione del contagio;ogni precedente disposizione non conforme a quelle contenute nella presente ordinanza deve ritenersi momentaneamente sospesa;che avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR Lazio o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

    DISPONE che copia del presente provvedimento venga trasmesso a:PREFETTO DI VITERBOCOMANDANTE POLIZIA LOCALE TARQUINIA RESPONSABILESETTOREXI° COMUNEDITARQUINIA RESPONSABILESETTOREIX° COMUNEDITARQUINIA SOC. DITECH SRL TARQUINIACOMMISSARIATO POLIZIA di STATO TARQUINIA COMANDO STAZIONEARMA CARABINIERI TARQUINIA COMANDO COMPAGNIA GUARDIA di FINANZA TARQUINIA DISTACCAMENTO POLIZIA STRADALETARQUINIAARES 118 VITERBOCOMANDO PROVINCIALEVV.FF. VITERBOIL SINDACO (Alessandro GIULIVI)

    Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Tarquinia. Ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da: GIULIVI ALESSANDRO;1;131714050625227345976509892947602098625La firma, in formato digitale, è stata apposta ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. sull’originale elettronico del presente atto che sostituisce il documento cartaceo. L’originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici del Comune ai sensi del d.lgs. 07/03/2005 n. 82 e della correlata normativa vigente.