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    Cronaca
    8 Aprile 2022
    Latina – TMB a Borgo Montello non si farà, Consiglio di Stato impone stop definitivo

    LATINA – Il TMB a Borgo Montello non si farà. Il 4 aprile il Consiglio di Stato, con una sentenza disposta dal Presidente del Collegio Raffaele Greco e estensore della sentenza Emanuela Loria, ha respinto le varie eccezioni formulate dalla Ecoambiente negando l’autorizzazione per la costruzione dell’impianto.

    La società Ecoambiente avrebbe voluto realizzare un impianto di trattamento meccanico biologico nella quarta discarica del Lazio. La società Rida Ambiente di Aprilia aveva presentato istanza al Tar perché la realizzazione di un altro Tmb nella provincia di Latina non avrebbe preso in considerazione un importante fattore: la società di Fabio Altissimi era in grado di soddisfare il fabbisogno del bacino pontino in termini di lavorazione del rifiuto.

    Rida Ambiente contestava gli atti regionali autorizzativi. Gli uffici della Giunta regionale, infatti, avevano dapprima approvato la Determinazione n. B3693 del 13/08/2009 avente oggetto: “ECOAMBIENTE s.r.l. – aggiornamento autorizzazione integrata ambientale rilasciata con decreto commissariale n. 35/2007 e s.m.i., ai sensi dell’art. 10 del d. lgs. n. 59/2005” riguardante l’autorizzazione alla realizzazione e messa in esercizio dell’impianto TMB per il trattamento, recupero e valorizzazione dei rifiuti non pericolosi presso il medesimo sito di discarica.

    Successivamente, nel 2015, hanno approvato la determinazione n. GO1217 avente oggetto Rinnovo Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata con Decreto Commissariale n. 35/2007 e s.m.i., e approvazione variante non sostanziale, ai sensi dell’art. 29- nonies del Titolo III bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., relativa al complesso impiantistico per il trattamento, recupero e valorizzazione dei rifiuti non pericolosi e impianto di discarica per rifiuti non pericolosi sito in Borgo Montello (Latina)”, per la messa in esercizio dell’impianto TMB.

    Nel 2017 il Tar, con sentenza n. 12668, aveva accolto il ricorso di Rida Ambiente annullando la determinazione della Regione Lazio del 12 febbraio 2015, n. GO1217, recante il rinnovo dell’autorizzazione integrata ambientale alla Eco Ambiente Srl. Questo atto permetteva alla Ecoambiente di realizzare il suo impianto TMB a Borgo Montello. L’alt del Tar ha fatto tramontare, momentaneamente, questa possibilità.

    Ecoambiente non ci sta e nel 2018 ha presentato ricorso al Consiglio di Stato, avanzando quattro censure in ragione di quattro presunte violazioni di legge. Ad essersi costituito giudizio, oltreché a Rida Ambiente, anche la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell’Ambiente.

    Palazzo Spada, però, ha confermato quanto già detto dal Tar rigettando le censure dei legali della Ecoambiente. In particolare, i giudici amministrativi hanno bacchettato l’appellante nel punto in cui riteneva “erronee le statuizioni del T.A.R. laddove ha ritenuto non applicabile il regime transitorio di cui all’articolo 29, comma 1, d.lgs. n. 46 del 2014, dovendo invece avviarsi ex novo un nuovo procedimento di AIA in base alla nuova normativa”. Il Consiglio di Stato ha precisato che “Come ben argomentato dalla sentenza del TA.R., la disciplina transitoria contenuta nell’art. 29 d.lgs. n. 46 del 2014 si applica alle sole installazioni esistenti ossia a quelle già incluse nel campo di applicazione della Direttiva 96/61/CE.

    Pertanto l’autorizzazione per l’impianto TMB in questione non avrebbe potuto essere disciplinata dalla disposizione transitoria poiché non era ricompresa neanche nelle categorie di cui al numero 5 (gestione dei rifiuti) dell’Allegato 1 al d.lgs. n. 59 del 2005; la nuova impiantistica di trattamento, non essendo prevista nel regime precedente, non poteva comunque rientrare nel regime transitorio, ma doveva essere necessariamente assoggettata alla disciplina dettata dal d.lgs. n. 46 del 2004. Non può, sotto questo profilo, accedersi alla tesi dell’appellante per cui si sarebbe trattato di ‘un unico complesso impiantistico’, e quindi ai fini dell’applicazione della vecchia disciplina si poteva (come fatto dalla Regione) considerare già esistenti le discariche gestite dalla odierna appellante senza che rilevasse il mancato avvio dei lavori di realizzazione dell’impianto di trattamento (il quale, peraltro, per quanto sopra detto non aveva neanche ottenuto l’autorizzazione in tempo utile)…. dalla piana lettura della citata determinazione del 25 giugno 2014 è agevole verificare che si trattava di due procedimenti distinti (Indeco ed Ecoambiente), confluiti in unica Conferenza di servizi, su richiesta di Comune e Provincia, solo perché accomunati dalla necessità di previa effettuazione di una bonifica dei siti, che erano di fatto contigui”.

    Il Consiglio di Stato, nella parte finale della sentenza, fa un’ulteriore precisazione: “Con l’ultimo motivo l’appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui si assume che, in sede di rinnovazione del procedimento di AIA, l’Amministrazione avrebbe dovuto (e dovrà) tenere conto della variante urbanistica medio tempore adottata dal Comune di Latina ed alla connessa misura di salvaguardia. Il motivo è privo di pregio poiché era stata la stessa determinazione di conclusione del procedimento di AIA del 2015 a ‘subordinare’ l’esito positivo della Conferenza alla risoluzione delle problematiche insorte sulla variante adottata, stabilendo che, fino ad allora, restavano ferme le misure di salvaguardia e che la compatibilità del progetto di Ecoambiente ‘deriverà dalla definitiva approvazione in Giunta regionale’ della variante e che, fino ad allora, sarebbero rimaste ferme ‘le misure di salvaguardia’”.

     

    Severino Pio