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    6 Settembre 2022
    (Adnkronos) - Il piano per ridurre i consumi di gas in Italia, nel quadro caratterizzato anche dalle sanzioni adottate contro la Russia, prevede per il riscaldamento -15 giorni di accensione e un'ora in meno al giorno. E' quanto si legge nel Piano ...
    Gas Italia, ecco le nuove regole per il riscaldamento
    (Adnkronos) - Il piano per ridurre i consumi di gas in Italia, nel quadro caratterizzato anche dalle sanzioni adottate contro la Russia, prevede per il riscaldamento -15 giorni di accensione e un'ora in meno al giorno. E' quanto si legge nel Piano ...

    (Adnkronos) – Il piano per ridurre i consumi di gas in Italia, nel quadro caratterizzato anche dalle sanzioni adottate contro la Russia, prevede per il riscaldamento -15 giorni di accensione e un’ora in meno al giorno. E’ quanto si legge nel Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas naturale’ del Ministero della Transizione ecologica che “prevede azioni amministrative che riducano il consumo di gas per il riscaldamento mediante l’introduzione di limiti di temperatura negli ambienti, di ore giornaliere di accensione e di durata del periodo di riscaldamento, in funzione delle fasce climatiche in cui è suddiviso il territorio italiano”.

    Tali azioni “si aggiungono a quanto già attuato con l’articolo 19-quater del decreto-legge n. 17 del 1° marzo 2022 che è intervenuto sul riscaldamento degli edifici pubblici”.

    La riduzione dei consumi promossa regolamentando il funzionamento degli impianti di riscaldamento “sarà attuata entro il mese di settembre 2022 modificando la vigente regolamentazione della temperatura e dell’orario di accensione invernale attraverso un decreto del ministro della Transizione Ecologica”.

    In particolare, il dm disporrà che il riscaldamento venga ridotto di un grado per gli edifici: “i valori indicati all’articolo 3, comma 1, del dpr n.74/2013 sono ridotti di 1°C (17°C +/- 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili; 19°C +/- 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici)”.

    Inoltre “i limiti di esercizio degli impianti termici, rispetto a quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 4 del DPR n.74/2013, sono ridotti di 15 giorni per quanto attiene il periodo di accensione (posticipando di 8 giorni la data di inizio e anticipando di 7 giorni la data di fine esercizio) e di 1 ora per quanto attiene la durata giornaliera di accensione (Zona A: ore 5 giornaliere da 8 dicembre al 7 marzo; Zona B: ore 7 giornaliere da 8 dicembre al 23 marzo; Zona C: ore 9 giornaliere dal 22 novembre al 23 marzo; Zona D: ore 11 giornaliere da 8 novembre al 7 aprile; Zona E: ore 13 giornaliere dal 22 ottobre al 7 aprile; Zona F: nessuna limitazione”.

    Si precisa che “sono fatte salve le utenze sensibili (ospedali, case di ricovero, ecc…)”.