ROMA – L’ex Consigliere della Regione Lazio ed ex Sindaco di Marino, Fabio Desideri, non potrà partecipare alle elezioni regionali del 12 e 13 febbraio prossimi.
La conferma arriva con una sentenza con la quale il Tar del Lazio ha dichiarato inammissibile il suo ricorso proposto per contestate l’esclusione dello stesso Desideri dalla “Lista Civica per Francesco Rocca Presidente”.
La vicenda – è lo stesso Tar a ricostruirlo in sentenza sulla base del ricorso proposto – ha inizio il 10 gennaio scorso quando Desideri fu inviato a presentarsi il giorno dopo presso uno studio notarile al fine di procedere alla sottoscrizione dell’accettazione alla candidatura. Il successivo 13 gennaio, però, pochi minuti dopo la chiusura degli uffici preposti alle operazioni elettorali presso la Corte di Appello di Roma, Desideri fu contattato dal delegato della lista che gli comunicò che la sua candidatura era stata esclusa in fase di deposito.
A nulla valse la sua diffida e il suo successivo ricorso alla Commissione Centrale Circoscrizionale. Contro l’esclusione è stato quindi predisposto e presentato un ricorso amministrativo dichiarato adesso inammissibile. “Nel caso di specie – si legge nella sentenza del Tar – non viene dedotto alcun ‘provvedimento’ di esclusione del candidato ricorrente; la candidatura del dott. Desideri non risulta essere mai pervenuta all’Ufficio Elettorale, posto che – come emerge dall’esposizione dei fatti contenuta nel ricorso – la stessa si afferma essere stata esclusa dal delegato di lista in un tempo anteriore alla presentazione; l’unico ‘provvedimento’ oggetto di gravame è la decisione della Commissione Elettorale che ha respinto il ricorso, ma quest’ultimo atto si limita a disporre, in rito, circa l’inammissibilità dell’opposizione (per ragioni che sono corrette)”.
In secondo luogo il ricorso sarebbe anche tardivo, in quanto “va proposto entro tre giorni dall’esclusione; quest’ultima, stando alla stessa rappresentazione dei fatti che viene svolta in ricorso, è stata ‘conosciuta’ dal ricorrente sin dal 13 gennaio 2023, tanto che in data 14 gennaio 2023 si attivava presso i proponenti la lista mediante una mail; mentre il ricorso risulta notificato il 18 gennaio 2023”.
Alla fine, il giudizio è stato ritenuto inammissibile “in quanto l’azione non risulta rivolta avverso un provvedimento di esclusione del candidato formato, proveniente o comunque imputabile all’Ufficio Elettorale o alla Commissione Elettorale”.