ROMA – Domani, martedì 15 ottobre, alle ore 14.30, presso la sala Latini del Consiglio regionale del Lazio (via della Pisana 1301), il presidente Francesco Rocca, insieme con gli assessori competenti, terrà una conferenza stampa sulla richiesta di istituzione della Zona logistica semplificata (Zls) nel Lazio.
A seguire, secondo rumors che arrivano dalla Pisana, ci sarà l’approvazione della delibera riguardante la Zls nel Lazio.
Le Zone Logistiche Semplificate (ZLS), al pari delle Zone Economiche Speciali (ZES), sono delle aree geografiche di dimensioni limitate all’interno delle quali sono previsti particolari agevolazioni e incentivi per le aziende insediate o che decidono di insediarsi.
I criteri per la costituzione delle Zone Logistiche Semplificate (ZLS), la relativa disciplina e le condizioni speciali applicabili sono definite dall’art. 1 commi 61-65 della legge n. 205 del 2017 e s.m.i. e dallo specifico regolamento emanato con DPCM n. 40 del 4 marzo 2024.La ZLS può essere istituita in regioni individuate dalla normativa europea come “più sviluppate”, nel numero massimo di una per ciascuna regione, in presenza di un’area portuale (con caratteristiche disciplinate dall’articolo 1, comma 62, della legge n. 205/2017 e s.m.i.) o un’Autorità di sistema portuale (di cui alla legge n. 84 del 28 gennaio 1994).
La ZLS deve includere almeno un’area portuale e può includere anche aree della medesima regione non territorialmente adiacenti all’Area portuale, purché presentino un nesso economico funzionale con la predetta Area portuale inteso come presenza, o potenziale sviluppo, di attività economico-produttive, indicate nel Piano di sviluppo strategico o di adeguate infrastrutture di collegamento tra le aree interessate.
La ZLS è composta da territori quali porti, aree retroportuali, anche di carattere produttivo e aeroportuale, piattaforme logistiche e interporti, e non può comprendere zone residenziali. Ogni regione ha una superficie massima da destinare alla ZLS che non può essere superata.
Nel caso di una regione in cui non sia presente alcuna Area portuale e un’altra regione in cui sia presente almeno un’Area portuale, due regioni possono presentare insieme una richiesta per istituire una Zona Logistica Semplificata (ZLS), ma la superficie totale non può superare quella indicata per ciascuna regione nell’Allegato 1 del DPCM del 04 marzo 2024. Nella ZLS interregionale, le regioni stabiliscono le modalità di cooperazione interregionale secondo le forme stabilite dai rispettivi ordinamenti.